FAQ N.1
Come poter rendicontare le spese relative alla modalità di ripresa in digitale
RISPOSTA
L’Avviso pubblico intende finanziare la realizzazione del progetto filmico ed in coerenza con tale obiettivo valorizza l’utilizzo del digitale nella fase di produzione del film (v. art. 5 Parametri e criteri di valutazione- parametro C) effetti digitali 3 punti max.
Per le modalità di rendicontazione si seguiranno quindi le normali procedure di acquisto di beni e di servizi così come indicati dall’avviso, nonché dalla circolare n. 2 del 2009 nonché dalla verifica di voci similari attraverso l’esercizio del cd “buon senso” e di similitudine delle voci previste dall’allegato B.
FAQ N.2
Per piano di produzione viene inteso piano di lavorazione delle riprese? E per cronoprogramma viene inteso tutte le fasi di produzione pre e post?
RISPOSTA
Per piano di produzione si intende la programmazione generale di tutto ciò che deve essere fatto per realizzare il cortometraggio o il documentario così come disciplinati dall’art. 2 del presente avviso.
Il cronoprogramma è un documento che rappresenta l’andamento nel tempo degli importi dei lavori del cortometraggio o del documentario, comprendendo naturalmente tutte le attività dalla fase pre alla fase post produzione.
Quindi sinteticamente, tutta la programmazione del progetto dalla fase esecutiva alla distribuzione con il cronoprogramma dei diversi momenti di lavorazione per la realizzazione delle riprese, della distribuzione e il conseguente momento della fruizione dell’opera.
FAQ N.3
In fase finale dovranno essere rendicontate solo le spese effettuate sul territorio lucano (pari al 110% del contributo concesso) oppure tutte le spese di produzione (quindi almeno il doppio del contributo concesso)?
RISPOSTA Per poter stabilire l’entità del contributo concesso, sia in fase istruttoria che in fase di rendicontazione (vedasi a tal proposito anche art. 13 Revoche del contributo del presente avviso), è necessario acquisire tutta la documentazione dell’intero film, trattandosi di concessioni erogate in regime di aiuti di Stato di cui all’art. 6 Forma, ammontare ed intensità dell’aiuto dell’avviso de quo.
FAQ N.4
In caso di produzioni internazionali come è possibile verificare che siano entro la classificazione equivalente NACE Rev. 2 59.11? Chi rilascia tale documentazione?
Inoltre la documentazione richiesta (in particolare l’atto costitutivo, lo statuto ed il certificato camerale ) devono essere tradotti in italiano? E se sì, deve farlo un traduttore ufficiale del consolato italiano nel Paese Europeo o basta un traduttore legale?
RISPOSTA
L’art. 1 Beneficiari dell’Avviso prevede espressamente la possibilità che un’impresa di un paese europeo possa fare domanda di partecipazione, purché in possesso di specifici requisiti tra i quali si evidenzia quello dell’Unione Europea NACE Rev. 2.59.11. Ci sono delle tabelle di equivalenza della stessa Unione Europea che partendo dal proprio codice di attività del Paese di provenienza risolvono la questione. Ricordiamo che ad ogni buon conto il requisito di corrispondenza del proprio codice a quello della NACE va autodichiarato e sarà poi cura della Fondazione accertarne la veridicità, ai sensi di una recente risposta dell’ANAC che ribadisce che le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e della sostanza di queste autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, compresa l’ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse.
L’istituto della legalizzazione di documenti (Sezione VI del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – Testo Unico sulla documentazione amministrativa) ha la funzione di attribuire validità al documento secondo la legge italiana allo scopo di verificare che l’atto sia stato formalizzato nel rispetto della legislazione del Paese straniero in cui è stato formato, e che sia stato rilasciato da parte dell’ufficio competente.
I documenti da legalizzare, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla loro traduzione in lingua italiana, certificata come conforme al testo straniero, ad opera della competente Autorità diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale accreditato dal Consolato italiano del Paese d’origine, o di stabile residenza del cittadino straniero.
Si ribadisce altresì che ai sensi dell’art. 8 Vincoli di eleggibilità dell’Avviso l’impresa dovrà registrare presso la Camera di Commercio di Potenza o di Matera la propria sede operativa in qualsiasi comune della regione Basilicata.
FAQ N.5
In riferimento all’art. 7 Spese ammissibili dell’Avviso Pubblico, si chiede se sono ammissibili le spese di personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto di somministrazione di lavoro a copertura dei ruoli previsti nell’”Elenco e tipologie di spese ammissibili” di cui all’Allegato B.
RISPOSTA
Come riportato dall’art. 7 e dal relativo allegato B le spese per dipendenti a qualsiasi titolo contrattualizzati del soggetto beneficiario sembrano ammissibili. Ricordiamo che devono rientrare per una certa ammissibilità in una delle voci di cui all’allegato B e secondo le disposizioni previste dalla Circolare n. 2 del 2009 del Ministero del Lavoro, così come disciplinato dall’art. 7 punto 5. Si precisa che se invece si tratta di dipendenti amministrativi si potrebbe trattare di spese generali e, come previsto sempre dall’art. 7 punto 2, si dovrebbe restare all’interno del 5% del budget di produzione.
FAQ N.6
Al punto 3 dell’art. 9 Modalità di presentazione delle domande dell’Avviso Pubblico si dice che la conclusione delle attività debba obbligatoriamente avvenire entro 10 mesi dalla data di concessione del contributo, mentre all’art. 15 Revoche del contributo si dice che si adotteranno provvedimenti di revoca qualora il programma di investimento non venga ultimato entro il termine del 30/12/2018. Quale tempistica bisogna tenere in considerazione?
RISPOSTA
Quanto previsto dall’art. 15 è oggetto di un refuso in quanto il termine di conclusione dell’attività è quello stabilito sia dal punto 3 lett. c) che dell’art. 9 dal punto 1 lett. b) dell’art. 10, che prevedono entrambi la conclusione delle attività obbligatoriamente entro 10 mesi dalla concessione del contributo.
FAQ N.7
Quando scadono i termini per la presentazione dei progetti?
RISPOSTA
Il bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, BUR, n. 12 del 16/03/2018 e così come previsto dall’art. 9 – Modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni, punto 1) secondo paragrafo, dovrà avvenire entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e quindi entro il 30 aprile 2018, secondo le modalità stabilite dall’avviso e dal relativo articolo 9).
FAQ N.8
Nell’art. 14 dell’avviso si fa riferimento ai Regg. 1083/2006 e 1828/2006?
RISPOSTA
Si tratta evidentemente di un refuso:
• l’art.14 primo comma lettera c) sarà così sostituito
garantire la stabilità dell’operazione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 71, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013
• art. 14 lettera e) sarà così sostituito
conservare a disposizione della Fondazione Lucana Film Commission la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa al programma di investimento in materia e delle disposizioni di cui all’articolo 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e degli artt. da 3 a 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014